Art. 56

In vigore dal 24 nov 1986
La ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori è effettuata quando sia necessaria per determinare l'importo dei dazi all'importazione da percepire, da rimborsare o sgravare. Essa non viene effettuata, in particolare, quando la determinazione dell'obbligazione venga operata unicamente sulla base dell' del regolamento di base.
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