Art. 61

In vigore dal 24 nov 1986
1. Quando si applica il sistema della sospensione il titolare dell'autorizzazione deve fornire all'autorità doganale, a meno che non vi provveda essa stessa, un conto di appuramento entro un termine ragionevole dopo la scadenza del termine stabilito in applicazione dell' del regolamento di base. In questo conto devono figurare, sulla base del tasso di rendimento stabilito, da una parte, il quantitativo di merci d'importazione unitamente agli estremi delle dichiarazioni di vincolo al regime e, dall'altra, il quantitativo dei prodotti compensatori con gli estremi dei documenti a fronte dei quali tali prodotti hanno ricevuto una delle destinazioni di cui all' del regolamento di base. Il conto evidenzia anche il quantitativo di merci considerato immesso in libera pratica in conformità dell' e, a titolo orientativo, l'importo dei dazi all'importazione eventualmente esigibili. 2. Quando la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione comporta l'individuazione degli altri elementi di tassazione delle merci d'importazione, il conto evidenzia anche questi elementi e, all'occorrenza, la ripartizione delle merci d'importazione fra i prodotti compensatori stabilita in conformità degli articoli da 57 a 60. 3. Il titolare dell'autorizzazione tiene a disposizione dell'autorità doganale qualsiasi documento relativo alle merci considerate immesse in libera pratica in conformità dell', la cui presentazione sia necessaria ai fini della corretta applicazione delle disposizioni che disciplinano l'immissione in libera pratica delle merci. 4. L'autorità doganale può autorizzare la compilazione del conto di appuramento, di cui al paragrafo 1, con il sistema informatizzato o in altra forma stabilita da detta autorità.
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