Art. 63

In vigore dal 24 nov 1986
L'autorità doganale annota il conto di appuramento sulla base della verifica effettuata, informa, se necessario, il titolare dell'autorizzazione del risultato della verfica e conserva il conto e i documenti ad esso relativi per almeno tre anni civili dalla fine dell'anno nel corso del quale è stata effettuata la contabilizzazione. Tuttavia, l'autorità doganale può decidere che i documenti relativi al conto vengano conservati dal titolare dell'autorizzazione. In tal caso tali documenti devono essere conservati durante lo stesso periodo.
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