Art. 68
In vigore dal 24 nov 1986
1. Il termine di cui all', paragrafo 2, del regolamento di base è di sei mesi, al massimo, a decorrere dalla data di assegnazione ai prodotti compensatori di una delle destinazioni di cui all', paragrafo 1, del predetto regolamento.
2. Se circostanze particolari lo giustificano, l'autorità doganale può prorogare il termine di cui al paragrafo 1 anche dopo la scadenza del termine stesso.
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