Art. 73
In vigore dal 24 nov 1986
1. Se l'immissione in libera pratica dei prodotti compensatori o delle merci tal quali è chiesta in uno Stato membro diverso da quello in cui il regime è autorizzato, deve essere
utilizzato il bollettino d'informazioni di cui al paragrafo 2.
2. Il bollettino d'informazioni, denominato «bollettino INF 1», deve essere redatto in un originale e in una copia su un formulario conforme al modello e alle disposizioni figuranti nell'allegato X. Tuttavia, il bollettino d'informazioni redatto su un formulario conforme al modello allegato alla direttiva 84/318/CEE (1) potrà ancora essere utilizzato fino ad esaurimento della riserva. In tal caso si applicano le note relative al bollettino INF 1 che figura nell'allegato X.
Storico versioni
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