Art. 74

In vigore dal 24 nov 1986
1. Fatto salvo il paragrafo 5 quando venga chiesta l'immissione in libera pratica totale o parziale dei prodotti compensatori o delle merci tal quali, di cui all', l'autorità doganale abilitata ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1 da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo di comunicarle i dazi all'importazione da riscuotere in applicazione dell', paragrafo 1, o dell', paragrafo 3, del regolamento di base. L'originale del bollettino INF 1 è trasmesso all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo e la copia è conservata dall'autorità doganale che ha vistato il bollettino INF 1. 2. Quando la domanda di immissione in libera pratica riguardi prodotti o merci di cui all', paragrafo 2, e le misure specifiche di politica commerciale devono essere applicate nello Stato membro in cui il regime è stato autorizzato, l'autorità doganale abilitata ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1, da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo, di comunicarle se siano state applicate le misure specifiche di politica commerciale in vigore per le merci vincolate al regime del perfezionamento attivo. In questo caso, l'originale del bollettino INF 1 è trasmesso all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo e la copia è custodita dall'autorità doganale che ha vistato il bollettino INF 1. Quando venga utilizzato il bollettino INF 1 per l'applicazione di misure specifiche di politica commerciale, l'autorità che riceve il bollettino INF 1 notifica al titolare dell'autorizzazione la domanda. 3. Nel caso in cui le misure specifiche di politica commerciale devono essere applicate nello Stato membro in cui è richiesta l'immissione in libera pratica, l'autorità doganale abilitata ad autorizzare l'immissione in libera pratica chiede, mediante un bollettino INF 1, da essa vistato, all'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo, di indicarle gli elementi necessari per l'applicazione di tali misure. 4. L'autorità doganale alla quale è inviato il bollettino INF 1 fornisce le informazioni chieste e restituisce l'originale. Tuttavia, essa non è più tenuta a fornire queste informazioni dopo la scadenza dei termini previsti per la conservazione dei suoi archivi. 5. Il bollettino INF 1 è vistato dall'autorità doganale che ha autorizzato il regime del perfezionamento attivo, quando il titolare dell'autorizzazione lo chieda. In tal caso, essa consegna al titolare l'originale e conserva la copia.
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