Art. 75
In vigore dal 24 nov 1986
Quando prodotti compensatori ottenuti in uno Stato membro nel quadro di un'autorizzazione con il sistema del rimborso siano stati spediti in un altro Stato membro mediante un documento T 1 o uno dei documenti previsti all' del regolamento (CEE) n. 222/77 e tali prodotti formino oggetto di una domanda di nuova autorizzazione di perfezionamento attivo, l'autorità doganale del secondo Stato membro, invitata a rilasciare la nuova autorizzazione con sistema della sospensione o col sistema del rimborso qualora le circostanze giustifichino l'immissione in libera pratica dei prodotti in questione, fa uso del bollettino INF 1 per determinare l'importo degli eventuali dazi all'importazione da riscuotere o l'importo dell'eventuale debito doganale.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Storico versioni
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