Art. 58

In vigore dal 24 nov 1986
1. Il metodo della chiave quantitativa (merci d'importazione) si applica in conformità delle disposizioni del presente articolo quando le merci d'importazione si ritrovino, con tutte le loro componenti in ciascuno dei prodotti compensatori. Per stabilire se tale metodo sia applicabile, non si tiene conto delle perdite. 2. La quantità di merci d'importazione utilizzata per fabbricare ciascun prodotto compensatore è determinata applicando, successivamente, alle quantità totali di merci d'importazione un coefficiente corrispondente al rapporto tra le quantità di dette merci che si ritrovano in ogni tipo di prodotto compensatore e le quantità totali di dette merci che si ritrovano nell'insieme dei prodotti compensatori. 3. La quantità di merci d'importazione, corrispondente alla quantità di prodotti compensatori per la quale è sorta un'obbligazione doganale, è determinata applicando alla quantità di merci d'importazione utilizzata per fabbricare detto prodotto, calcolata in conformità del paragrafo 2, il coefficiente stabilito alle condizioni di cui all'.
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