Art. 35
1. La dichiarazione di vincolo delle merci d'importazione al regime deve essere corredata dell'originale e delle copie
In vigore dal 24 nov 1986
nn. 2 e 3 del bollettino INF 5.
2. L'ufficio doganale in cui è presentata la dichiarazione di vincolo al regime annota sull'originale e sulle copie nn. 2 e 3 del bollettino INF 5 i quantitativi di merci d'importazione vincolati al regime, nonché la data di accettazione della dichiarazione relativa al predetto vincolo. Esso rinvia senza indugio la copia n. 3 all'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione competente a controllare il regime, consegna l'originale al dichiarante e custodisce la copia n. 2.
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