Art. 33
In vigore dal 24 nov 1986
1. L'ufficio doganale in cui vengono espletate le formalità di esportazione vista il bollettino INF 5, conserva la copia n. 1, e consegna al dichiarante l'originale e le altre due copie.
L'ufficio doganale in cui ha avuto luogo l'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità certifica l'uscita delle merci da tale territorio annotando l'originale e le copie del bollettino INF 5, che restituisce poi al dichiarante.
2. Quando l'ufficio doganale in cui sono espletate le formalità di esportazione è un ufficio doganale diverso da quello abilitato a controllare il regime, la copia n. 1 è inviata, dopo essere stata vistata, a quest'ultimo ufficio.
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