Art. 28

In vigore dal 24 nov 1986
Per i prodotti agricoli della stessa specie di quelli cui all' del regolamento (CEE) n. 565/80 (1), qualora detti prodotti siano destinati ad essere esportati sotto forma di prodotti trasformati o di merci di cui all', lettera b) o c), di detto regolamento, il termine entro il quale le merci d'importazione devono avere ricevuto una delle destinazioni di cui all' del regolamento di base non può eccedere sei mesi. (1) GU n. L 62 del 7. 3. 1980, pag. 5.
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