Art. 31
In vigore dal 24 nov 1986
1. Quando le operazioni di perfezionamento attivo riguardino merci d'importazione, di cui alla colonna 1 dell'allegato V, ai fini dell'ottenimento dei prodotti compensatori di cui alle colonne 3 e 4, l'autorità doganale applica i tassi forfettari di rendimento figuranti nella colonna 5.
2. Per beneficiare del ricorso ai tassi forfettari di rendimento di cui al paragrafo 1, le merci d'importazione devono essere di qualità sana, leale e mercantile e rispondere alla qualità tipo eventualmente stabilita dalla normativa comunitaria.
3. Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione i casi in cui i tassi forfettari di cui al paragrafo 1 non abbiano potuto essere applicati a motivo del fatto che, benché le
(2) GU n. L 258 dell'11. 9. 1981, pag. 16.
operazioni di perfezionamento riguardino le merci d'importazione figuranti nella colonna 1 dell'allegato V, esse si concludono con l'ottenimento di prodotti compensatori diversi da quelli di cui alle colonne 3 e 4, nello stesso stadio di fabbricazione.
CAPITOLO V
TRAFFICO TRIANGOLARE
Storico versioni
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