Art. 29

In vigore dal 24 nov 1986
1. Il termine di cui all', paragrafo 3, del regolamento di base è stabilito tenendo conto del tempo necessario per l'approvvigionamento e il trasporto verso la Comunità delle merci d'importazione. 2. Il termine di cui al paragrafo 1 non può eccedere: - tre mesi, per le merci facenti parte di un sistema di regolamentazione dei prezzi; - la durata di validità del certificato d'importazione, rilasciato in conformità del regolamento (CEE) n. 2630/81 (2), per lo zucchero greggio della sottovoce 17.01 B della tariffa doganale comune; - sei mesi, per tutte le altre merci. Tuttavia, tale termine può essere prorogato su richiesta debitamente motivata dal titolare, senza peraltro che la durata totale possa eccedere dodici mesi. Quando le circostanze lo giustifichino, la proroga può esser concessa anche dopo la scadenza del termine inizialmente concesso.
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