Art. 34

In vigore dal 24 nov 1986
1. L'indicazione relativa all'ufficio doganale d'importazione in cui verranno espletate le formalità di vincolo al regime delle merci d'importazione può essere modificata dall'ufficio doganale dello Stato membro di esportazione abilitato a controllare il regime oppure dall'ufficio doganale dello Stato membro di importazione che comunica il cambiamento effettuato all'ufficio doganale abilitato a controllare il regime. 2. In caso di furto, perdita o distruzione del bollettino INF 5, l'importatore può chiedere un duplicato all'ufficio doganale che l'ha vistato. Tale ufficio accoglie la richiesta qualora sia fornita la prova che le merci d'importazione per le quali è chiesto un duplicato non siano state vincolate al regime. L'originale e tutte le copie del bollettino INF 5 così rilasciato devono essere corredati di una delle seguenti diciture: DUPLICADO DUPLIKAT ÁÍÔÉÃÑÁOEÏ DUPLICATE DUPLICATA DUPLICATO DUPLIKAAT SEGUNDA VIA
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