Art. 6

In vigore dal 6 mag 1986
1. L'azione comune dura sei anni, a decorrere dalla data d'approvazione del primo dei programmi di cui all', paragrafo 3. 2. Nel corso del terzo e del quinto anno, la Commissione presenta una relazione sullo svolgimento dell'azione comune. Prima dello scadere del periodo di sei anni, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, dell'opportunità di prorogare l'azione. 3. Il costo previsionale dell'azione comune a carico del Fondo è di 78,4 milioni di ECU. 4. Si applica l', paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70.
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