Art. 10

In vigore dal 6 mag 1986
1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita al presente articolo, il comitato permanente per le strutture agrarie è convocato dal suo presidente, di sua iniziativa o su richiesta del rappresentante di uno Stato membro. 2. Il presidente sottopone un progetto di misure da adottare. Il comitato permanente per le strutture agrarie formula il proprio parere su tali misure entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza delle questioni da esaminare. Il comitato si pronuncia a maggioranza di cinquantaquattro voti; ai voti degli Stati membri si applica la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure, che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se esse non sono conformi al parere formulato dal comitato permanente per le strutture agrarie, le misure sono immediatamente comunicate dalla Commissione al Consiglio. In questo caso la Commissione può, rinviare di un mese, al massimo a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può adottare una decisione diversa entro il termine di un mese.
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