Art. 5

In vigore dal 6 mag 1986
Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento gli investimenti per ridurre l'erosione, gli investimenti forestali su superfici agricole e i lavori di miglioramento delle superfici agricole che beneficiano di aiuti in virtù dell'articolo 17 o, secondo il caso, dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 797/85 o dell', paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 1944/ 81 (1) che istituisce un'azione comune per l'adattamento e la modernizzazione della struttura di produzione di carni bovine, ovine e caprine in Italia o che possono beneficiare di aiuti comunitari nel quadro di altre azioni comuni, ai sensi dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
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