Art. 3
1. I programmi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, devono contenere almeno i seguenti elementi:
In vigore dal 6 mag 1986
a) una descrizione dei problemi esistenti, per settore; la loro localizzazione e le varie misure da adottare nel quadro dell'azione comune per risolverli; una stima dei costi e le modalità di finanziamento;
b) il calendario previsto per la realizzazione delle varie misure e l'indicazione della possibilità di cumulare gli interventi previsti sul piano comunitario e su quello nazionale;
c) le misure di coordinamento con tutti gli altri programmi e con tutte le altre disposizioni che possono influenzare lo sviluppo dell'agricoltura nella regione interessata;
d) la compatibilità delle misure che si vogliono realizzare con la tutela dell'ambiente.
2. La durata del programma è almeno pari a quella dell'azione comune.
Storico versioni
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