Art. 2

L'azione comune ha per obiettivo:

In vigore dal 6 mag 1986
1) il miglioramento dell'infrastruttura rurale, in particolare: - l'installazione della rete di distribuzione della corrente elettrica e il raccordo alla rete di distribuzione di acqua potabile per le aziende agricole ed i paesi i cui abitanti vivono principalmente d'agricoltura, - la costruzione ed il miglioramento di vie poderali e di comunicazione utilizzate soprattutto per l'agricoltura; 2) il miglioramento forestale, in particolare: - l'imboschimento, - il miglioramento delle foreste in degrado, - altre misure complementari, quali: - opera di sterro e altri interventi minori di stabilizzazione del suolo, - protezione contro il fuoco; 3) la ricomposizione fondiaria, compresa la ricomposizione volontaria delle superfici agricole, in particolare: - il miglioramento durevole delle particelle, per giungere, di norma, ad un rapporto di riparcellazione pari almeno a 3: 1, - i lavori connessi, come la livellazione e la regolazione dei fossi; 4) la lotta contro l'erosione, in particolare: - la costruzione di piccoli sbarramenti, dighe o bacini idrici, - la costruzione o la sistemazione di terrazze, - la sistemazione lungo le sponde dei corsi d'acqua di piante atte ad aumentare la capacità di tenuta del suolo; 5) il miglioramento, nel quadro di un'azione collettiva, delle superfici agricole di proprietà privata, in particolare: - il drenaggio, - altre misure di miglioramento del suolo; 6) il miglioramento o la creazione di infrastrutture collettive che favoriscono l'agriturismo in paesi che dipendono essenzialmente dall'agricoltura e che hanno un buon potenziale turistico.
Storico versioni

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