Art. 2
L'azione comune ha per obiettivo:
In vigore dal 6 mag 1986
1) il miglioramento dell'infrastruttura rurale, in particolare:
- l'installazione della rete di distribuzione della corrente elettrica e il raccordo alla rete di distribuzione di acqua potabile per le aziende agricole ed i paesi i cui abitanti vivono principalmente d'agricoltura,
- la costruzione ed il miglioramento di vie poderali e di comunicazione utilizzate soprattutto per l'agricoltura;
2) il miglioramento forestale, in particolare:
- l'imboschimento,
- il miglioramento delle foreste in degrado,
- altre misure complementari, quali:
- opera di sterro e altri interventi minori di stabilizzazione del suolo,
- protezione contro il fuoco;
3) la ricomposizione fondiaria, compresa la ricomposizione volontaria delle superfici agricole, in particolare:
- il miglioramento durevole delle particelle, per giungere, di norma, ad un rapporto di riparcellazione pari almeno a 3: 1,
- i lavori connessi, come la livellazione e la regolazione dei fossi;
4) la lotta contro l'erosione, in particolare:
- la costruzione di piccoli sbarramenti, dighe o bacini idrici,
- la costruzione o la sistemazione di terrazze,
- la sistemazione lungo le sponde dei corsi d'acqua di piante atte ad aumentare la capacità di tenuta del suolo;
5) il miglioramento, nel quadro di un'azione collettiva, delle superfici agricole di proprietà privata, in particolare:
- il drenaggio,
- altre misure di miglioramento del suolo;
6) il miglioramento o la creazione di infrastrutture collettive che favoriscono l'agriturismo in paesi che dipendono essenzialmente dall'agricoltura e che hanno un buon potenziale turistico.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:1401:oj#art-2