Art. 4
In vigore dal 6 mag 1986
1. Il governo italiano trasmette alla Commissione tutti i programmi.
2. I programmi e le loro eventuali modifiche sono approvati conformemente alla procedura di cui all', previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.
TITOLO II
Disposizioni finanziarie e generali
Storico versioni
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