Art. 8

In vigore dal 6 mag 1986
All'atto dell'approvazione del programma di cui all', paragrafo 3, la Commissione fissa, d'intesa con la Repubblica italiana, le modalità di comunicazione delle informazioni sullo svolgimento dell'azione di sviluppo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1986:1401:oj#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo