Art. 11
In vigore dal 6 mag 1986
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addì 6 maggio 1986
Per il Consiglio
Il Presidente
P. H. van ZEIL
(1) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
(2) GU n. C 88 del 14. 4. 1986.
(3) Parere reso il 14 marzo 1986 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1.
(5) GU n. L 197 del 27. 7. 1985, pag. 1.
(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
(7) GU n. L 95 del 2. 4. 1985, pag. 1.
(1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 27.
(2) GU n. L 38 del 6. 2. 1979, pag. 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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