Art. 9
In vigore dal 6 mag 1986
1. Le richieste di rimborso riguardano le spese effettuate dalla Repubblica italiana nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1o luglio dell'anno successivo.
2. Il contributo del Fondo è deciso conformemente all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 729/70.
3. Il Fondo può concedere anticipi, in funzione delle modalità di finanziamento stabilite dalla Repubblica italiana in base allo stato d'avanzamento del programma.
4. Le modalità d'applicazione del presente articolo sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.
Storico versioni
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