Art. 7
In vigore dal 6 mag 1986
1. Le spese effettuate dal governo italiano o dalle regioni interessate a titolo dell'azione comune possono usufruire del contributo del Fondo a concorrenza degli importi di cui al paragrafo 2. Il Fondo rimborsa al governo italiano o alle autorità designate al livello geografico pertinente, il 40 % delle spese ammissibili.
2. Il Fondo rimborsa alla Repubblica italiana le spese effettivamente sostenute, per un importo massimo ammissibile di:
- 70 milioni di ECU per i lavori di miglioramento dell'infrastruttura rurale o forestale di cui all', paragrafo 1. La partecipazione finanziaria del beneficiario deve essere, tuttavia, almeno del 10 %;
- 40 milioni di ECU per i lavori di miglioramento forestale e per le misure complementari di cui all', paragrafo 2, rispettando tuttavia i limiti di ammissibilità per ettaro di cui all', primi quattro trattini, del regolamento (CEE) n. 269/79 del Consiglio, del 6 febbraio 1979, che istituisce un'azione comune forestale in alcune zone mediterranee della Comunità (2);
- 600 ECU per ettaro, per un massimo di 15 000 ettari, per i lavori di ricomposizione fondiaria di cui all', paragrafo 3;
- 40 milioni di ECU per i lavori di cui all', paragrafo 4;
- 900 ECU per ettaro, per un massimo di 30 000 ettari, per i lavori di cui all', paragrafo 5;
- 10 milioni di ECU per i lavori di cui all', paragrafo 6; il contributo finanziario dei comuni beneficiari non può tuttavia essere inferiore al 20 %.
3. Qualora la Repubblica italiana chieda un aggiornamento dei programmi, la Commissione può, conformemente alla procedura di cui all', approvare una modifica dei massimali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, senza però superare l'importo totale di cui all', paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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