Art. 22

In vigore dal 24 mar 1986
In applicazione dell', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2179/83 e fatto salvo il disposto dell', paragrafo 2 dello stesso regolamento, sono esclusi dai benefici delle misure d'intervento previste nel titolo I del regolamento (CEE) n. 337/79 e decise per la campagna successiva i produttori che non hanno effettuato la consegna durante il periodo compreso tra il 1o marzo della campagna considerata e: - il 15 agosto, per i produttori che effettuano la consegna ad una distilleria, - il 31 luglio, per i produttori che effettuano ad un elaboratore di vino alcolizzato, - il 31 agosto per i produttori che si avvalgono della possibilità di cui all', paragrafo 1, secondo comma, del presente regolamento. Articolo 23 La scadenza dei termini prevista all', paragrafo 4 o, per quanto concerne i produttori che si sono avvalsi della facoltà di cui all', paragrafo 1, secondo comma, la scadenza dei termini previsti dall', paragrafo 5, primo comma o di quelli fissati dallo stato membro in applicazione dell' del regolamento (CEE) n. 2179/83 non pregiudica minimamente il rispetto dell'obbligo di distillazione delle quantità dovute da ogni produttore. Dopo la scadenza dei suddetti termini, il prezzo d'acquisto dei quantitativi consegnati e il prezzo dell'alcole che ne è ottenuto e che viene consegnato all'organismo di intervento sono diminuiti di un importo pari all'aiuto fissato, per la distillazione di cui trattasi, per l'alcole neutro. Per i prodotti della distillazione che non sono consegnati all'organismo d'intervento non è versato alcun aiuto.
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