Art. 12
In vigore dal 24 mar 1986
1. I produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79 possono consegnare sia vino da tavola di loro propria produzione sia vino da tavola ottenuto da altri produttori di cui all', paragrafo 1, lettera a), secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 2179/83.
Essi possono inoltre:
- distillare nei propri impianti di distillazione,
- far effettuare la distillazione presso gli impianti di un distillatore riconosciuto, che lavori per conto terzi. 2. L'obbligo di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 si considera rispettato anche se la consegna del vino da tavola è effettuata da un altro produttore, che lo ha elaborato.
In tal caso, l'attestato rilasciato dal distillatore, di cui all' del regolamento (CEE) n. 2179/83, riporta, oltre al nome e all'indirizzo del produttore che ha consegnato il vino, il nome e l'indirizzo del produttore soggetto all'obbligo di distillazione.
Il disposto dell', paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83 si applica esclusivamente ai produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79.
3. Gli stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire, in particolare nei casi di applicazione del paragrafo 1, primo comma e del paragrafo 2, che i quantitativi di vino consegnati da un produttore per ottemperare all'obbligo impostogli, siano quelli effettivamente dovuti.
Tuttavia, nel caso in cui il vino sia stato ottenuto e consegnato alla distillazione in uno stato membro diverso da quello del produttore soggetto all'obbligo:
- deve essere presentato al distillatore un certificato, rilasciato dalle autorità dello stato membro del produttore soggetto all'obbligo, di cui all', da cui risulti che il quantitativo in causa è quello previsto dall'obbligo imposto al produttore. Copia del certificato deve essere trasmessa all'autorità competente dello stato membro in cui ha luogo la distillazione;
- l'attestato di cui all' del regolamento (CEE) n. 2179/83 è certificato dall'autorità competente dello stato membro in cui avviene la distillazione,
- copia di detto attestato è inviata da tale autorità alle autorità di cui al primo trattino anteriormente al 25 ottobre della campagna successiva.
4. La consegna del vino da tavola avviene entro e non oltre
- il 31 luglio, quando è effettuata presso una distilleria,
- il 15 luglio, quando è effettuata presso un elaboratore di vino alcolizzato.
La consegna può avvenire anche nei quindici giorni successivi alle date suddette. In tal caso il prezzo d'acquisto dei quantitativi interessati è diminuito di un importo corrispondente al 50 % dell'aiuto fissato per la campagna considerata. L'aiuto e il prezzo dell'alcole che è ottenuto e che viene consegnato all'organismo d'intervento sono diminuiti dello stesso importo.
5. Le operazioni di distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono effettuarsi dopo il 31 agosto. Tuttavia, la distillazione dei vini consegnati a norma dell', paragrafo 2, dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2179/83, può avvenire fino alla data fissata dall'autorità nazionale competente in applicazione degli stessi articoli.
Nel caso di cui all'articolo 23, primo comma, del presente regolamento, le autorità competenti fissano, se necessario, i termini di distillazione.
Entro il 10 di ogni mese, i distillatori inviano all'organismo d'intervento, per il mese precedente, una distinta dei quantitativi dei vini da tavola distillati e dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla distillazione, ripartiti nelle categorie di cui all', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CEE) n. 2179/83.
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