Art. 2
In vigore dal 24 mar 1986
1. La media di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CEE) n. 337/79 è calcolata applicando al prezzo rappresentativo di ogni tipo di vino da tavola i seguenti coefficienti:
1.2 // - A I: // 25 // - A II: // 1 // - A III: // 0,5 // - R I: // 65 // - R II: // 8,4 // - R III: // 0,1.
2. La condizione di cui all'articolo 41, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 337/79 è soddisfatta se la media di cui al paragrafo 1 rimane, per tre settimane consecutive tra il 1o settembre e il 31 dicembre, inferiore all'82 % della media ponderata dei prezzi d'orientamento di ogni tipo di vino da tavola, moltiplicati per i coefficienti di cui al paragrafo 1. I prezzi rappresentativi e i prezzi d'orientamento sono espressi in ECU per % vol di alcole. A tal fine, si applica un titolo alcolometrico forfettario di 10 % vol per i tipi di vino A II e A III e di 10,5 % vol per il tipo R III. Quando il prezzo rappresentativo per uno o più vini da tavola non è disponibile, il prezzo rappresentativo da prendere in considerazione per questo tipo di vino è l'ultimo prezzo rappresentativo disponibile.
Storico versioni
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