Art. 1
In vigore dal 24 mar 1986
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 41, paragrafo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regolamento (CEE) n. 337/79, s'intende per
a) disponibilità constatata all'inizio della campagna
il quantitativo corrispondente alla somma delle scorte all'inizio della campagna e della produzione di vino da tavola, e di vini atti a diventare vini da tavola diminuito
- del quantitativo di vino da tavola e di fecce di vino da distillare nel corso della campagna, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79,
- delle perdite allo stadio della produzione e al commercio previste per la campagna;
b) utilizzazioni normali della campagna
il quantitativo di vino da tavola corrispondente alla somma dei quantitativi che, nel corso della campagna viticola, sono destinati - al consumo umano diretto,
- ad essere trasformati in prodotti appartenenti alla voce 22.06 o alla voce 22.10 della tariffa doganale comune,
- ad essere esportati,
diminuito del quantitativo di vini da importare assimilabili a fini da tavola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1986:854:oj#art-1