Art. 3
In vigore dal 24 mar 1986
Al momento della fissazione del quantitativo totale di vino da tavola da destinare alla distillazione obbligatoria, si tiene conto della necessità che il livello prevedibile delle scorte per la fine della campagna garantisca che le disponibilità per la campagna successiva siano comunque sufficienti a soddisfare le utilizzazioni normali.
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