Art. 7

In vigore dal 24 mar 1986
1. La resa per ettaro di ogni produttore di vino da tavola da prendere in considerazione è quella che figura nella sua dichiarazione di raccolta di uva, prevista dal regolamento (CEE) n. 2102/84. Se questa dichiarazione non è richiesta, la resa è quella indicata nella dichiarazione di produzione di vino, prevista dallo stesso regolamento. In ogni caso, la resa deve tener conto di tutte le uve provenienti delle superfici coltivate dal dichiarante. In deroga al comma precedente, - negli stati membri in cui il socio di una cantina sociale o di una associazione di produttori non è tenuto a presentare una dichiarazione di raccolta, in conformità dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2102/84 e in cui le cantine sociali o le associazioni di produttori presentano una sola dichiarazione di produzione per tutti gli aderenti, la resa da prendere in considerazione è quella che risulta dalla media ponderata delle rese di ogni partita di prodotto consegnata dai soci. Tale media è stabilita secondo il metodo di calcolo che figura nell'allegato del presente regolamento; - la resa da prendere in considerazione per i produttori che hanno ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati è quella che risulta dalla media ponderata delle rese di ogni partita di prodotto acquistata e, se del caso, della resa della partita di produzione propria. Tale media è stabilita secondo il metodo di calcolo che figura nell'allegato del presente regolamento. - Qualora il vino da tavola sia stato prodotto con uve delle varietà indicate nella classificazione per la medesima unità amministrativa sia come varietà di uve da vino sia come varietà destinate ad altri usi, la resa da prendere in considerazione è quella stabilita in base ai quantitativi normalmente vinificati di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 337/79; - se il vino da tavola è stato prodotto mediante trasformazione e/o declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione di produzione, la resa da prendere in considerazione è quella secondo cui è stato prodotto il v.q.p.r.d. in causa. Qualora il vino da tavola provenga dalla trasformazione o dal declassamento di più v.q.p.r.d. o di uno stesso v.q.p.r.d. prodotto durante diverse campagne, la resa è fissata forfettariamente dallo stato membro interessato ad un livello non inferiore a quello constatato per i v.q.p.r.d. della zona di produzione nel corso della campagna viticola della distillazione.
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