Art. 6

In vigore dal 24 mar 1986
1. Il volume della produzione di ogni produttore da prendere in considerazione per l'applicazione del presente regolamento è pari al totale dei quantitativi di prodotti a monte del vino (uve, mosti di uve, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione, vini atti a diventare vini da tavola) nonché del vino che figurano nella colonna « vini da tavola » della dichiarazione di produzione di cui alla tabella B dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2102/84. a) A detto volume si aggiungono: - i quantitativi di vino atto a diventare vino da tavola che figurano nella colonna « vini e altri prodotti » della suddetta dichiarazione di produzione; - i quantitativi di vini da tavola ottenuto anteriormente al 15 marzo mediante trasformazione di prodotti a monte del vino, acquisiti dal produttore dopo la data di presentazione della dichiarazione di produzione; b) si sottraggono i quantitativi di prodotti a monte del vino e i quantitativi di vini atti a diventare vini da tavola che figurano nella colonna « vini e altri prodotti » della dichiarazione di produzione, per i quali il produttore fornisce, anteriormente al 15 marzo, la prova che sono stati trasformati in prodotti diversi da quelli indicati nella colonna « vini da tavola » della dichiarazione di produzione di cui sopra o che sono stati ceduti prima di tale data. La prova di cui alla lettera b), è costituita dalle indicazioni che figurano nei registri di cui all' del regolamento (CEE) n. 1153/75 della Commissione (1). Per poter effettuare i controlli necessari, i produttori che cedono i prodotti di cui alla lettera b), dopo la presentazione della raccolta comunicano alle autorità competenti il nome e l'indirizzo dell'acquirente nonché i quantitativi in causa e la data di cessione. 2. Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola mediante la trasformazione e/o il declassamento di uno dei prodotti che figurano nella colonna v.q.p.r.d. della dichiarazione è pari alla somma di tutti i prodotti utilizzati per ottenere detto vino da tavola durante il periodo compreso tra il 1o luglio precedente la campagna in causa e il 30 giugno della campagna stessa. 3. Per ogni produttore che ha ottenuto vino da tavola mediante la vinificazione di prodotti acquistati dopo il termine ultimo previsto per la presentazione della dichiarazione di produzione, il volume della produzione è pari al quantitativo totale di prodotti utilizzati per la vinificazione anteriormente al 15 marzo e iscritti nei registri di cui all' del regolamento (CEE) n. 1153/75.
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