Art. 14
In vigore dal 24 mar 1986
1. Le disposizioni del presente regolamento, relative ai vini da tavola rossi si applicano anche ai vini da tavola rosati.
2. Le disposizioni del presente regolamento relative a un determinato tipo di vino da tavola si applicano anche ai vini da tavola che si trovino in stretta relazione economica con tale tipo di vino da tavola. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, sono considerati in stretta relazione economica con il vino da tavola del tipo:
- A I, i vini da tavola bianchi che non appartengono al tipo A I, A II o A III,
- R I, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 2,5 %, vol e che non appartengono al tipo R I o R III,
- R II, i vini da tavola rossi aventi un titolo alcolometrico effettivo non superiore a 12,5 % vol e che non appartengono al tipo R II o R III.
Storico versioni
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