Art. 20

In vigore dal 24 mar 1986
Per la conversione in moneta nazionale degli importi da fissare in virtù del presente regolamento si applica il tasso rappresentativo vigente nel settore vinicolo alla data di entrata in vigore del regolamento che decide la messa in atto della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79.
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