Art. 21
In vigore dal 24 mar 1986
In Grecia, per le campagne viticole 1985/1986 e 1986/1987, si applicano le seguenti disposizioni, in virtù dell'articolo 41, paragrafo 10, primo comma, del regolamento (CEE) n. 337/79:
a) sono tenuti all'obbligo di distillazione di cui al presente regolamento i produttori, comprese le cantine sociali e le associazioni di produttori, che nella campagna considerata abbiano ottenuto il quantitativo di vino da tavola fissato dalle autorità greche anteriormente al 10 marzo della campagna stessa;
b) attenendosi ai criteri di cui all'articolo 41, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79, anteriormente al 10 marzo il governo ellenico determina le percentuali della produzione di vino da tavola che i produttori di cui alla lettera a) devono consegnare alla distillazione, garantendo parità di trattamento ai produttori soggetti a tale obbligo.
Dette percentuali devono garantire che per tutta la Grecia sia distillato il quantitativo risultante dalla somma dei volumi da distillare in tale stato membro;
c) anteriormente al 15 marzo, il governo ellenico comunica alla Commissione le disposizioni adottate in virtù del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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