Art. 24

1. Il presente regolamento non si applica:

In vigore dal 24 mar 1986
- in Spagna nella campagna 1985/1986, - in Portogallo dalla campagna 1985/1986 alla campagna 1989/1990. 2. In deroga all', paragrafo 1, secondo trattino, i produttori soggetti all'obbligo di cui all'articolo 41, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 337/79 non possono effettuare la distillazione in Spagna ed in Portogallo nel corso delle rispettive campagne viticole di cui al paragrafo 1. In deroga all', paragrafo 2, primo e secondo comma, la consegna non può essere effettuata da produttori che hanno ottenuto la loro produzione in Spagna ed in Portogallo nel corso delle campagne rispettive di cui al paragrafo 1.
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