Art. 19

In vigore dal 24 mar 1986
1. Entro il giorno 20 di ogni mese gli stati membri inviano alla Commissione una distinta relativa al mese precedente, concernente - i quantitativi di vino da tavola e di vino alcolizzati distillati nel quadro della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79, ripartiti per colore, - i quantitativi di alcole consegnati agli organismi d'intervento, - i quantitativi di acquavite di vino prodotti e i quantitativi di alcole contenuti in tali prodotti, - i quantitativi di altri prodotti aventi un titolo alcolometrico di almeno 52 % vol per i quali è stato richiesto un aiuto. 2. Entro il 31 marzo gli stati membri comunicano alla Commissione i casi in cui i distillatori o gli elaboratori di vino alcolizzato non hanno rispettato i propri obblighi e le misure di conseguenza adottate.
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