Art. 13

In vigore dal 24 mar 1986
1. Il prezzo d'acquisto di cui all'articolo 41, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 337/79 è fissato quando viene messsa in atto la distillazione di cui allo stesso articolo. 2. Il prezzo d'acquisto di cui al paragrafo 1 è pagato dal distillatore al produttore entro un termine di tre mesi a decorrere dal giorno dell'entrata in distilleria di ogni partita di vino da tavola.
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