Art. 17

In vigore dal 24 mar 1986
1. Se il produttore intende beneficiare della possibilità di cui all'articolo 41, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, la consegna all'organismo d'intervento del prodotto avente un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol si effettua entro il 31 ottobre o, in caso di applicazione dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2179/83, entro la data fissata dall'autorità nazionale competente. Nel caso di cui all'articolo 23, primo comma del presente regolamento, le autorità competenti fissano, se necessario, i termini di consegna. Il quantitativo di alcole contenuto nel prodotto consegnato dal distillatore all'organismo d'intervento conformemente all'articolo 41, paragrafo 7, primo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79 non può eccedere quello contenuto nei quantitativi di vino consegnati nel rispetto dei limiti di cui all', paragrafo 3. In applicazione dell'articolo 41, paragrafo 7, secondo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79, gli stati membri il cui volume globale di vino da distillare obbligatoriamente non supera 100 000 hl possono prevedere che il loro organismo d'intervento non acquisti il prodotto di cui al primo comma. 2. Il prezzo che l'organismo d'intervento deve pagare al distillatore per il prodotto consegnato è fissato al momento della messa in atto della distillazione di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79. Se il distillatore ha beneficiato dell'aiuto alle condizioni di cui all'articolo 16, il prezzo di cui al primo comma è diminuito dell'importo di detto aiuto. Se il distillatore non ha beneficiato dell'aiuto di cui al secondo comma, si applica, per quanto di ragione, il disposto dell'articolo 16, paragrafo 2. 3. I prezzi di cui al paragrafo 2 si applicano ad un alcole neutro, corrispondente alla definizione di cui all'allegato del regolamento (CEE) n. 2179/83. Per gli altri tipi di alcole i prezzi di cui al paragrafo 2 sono diminuiti, per titolo alcolometrico volumico e per ettolitro, di un importo fissato al momento dell'adozione della misura di cui all'articolo 41 del regolamento (CEE) n. 337/79. 4. L'organismo d'intervento effettua il pagamento del prezzo al distillatore entro i tre mesi successivi al giorno della consegna dell'alcole. Si applica, fatti salvi eventuali adeguamenti, l', paragrafo 3, secondo, terzo e quarto comma.
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