Art. 11

In vigore dal 24 mar 1986
1. In caso di trasporto in comune alla distilleria del vino consegnato alla distillazione da vari produttori, il controllo delle caratteristiche del vino, in particolare della quantità, del colore, o del titolo alcolometrico, è effettuato conformemente alle disposizioni adottate dagli stati membri interessati. 2. Al quantitativo che ciascun produttore è tenuto a consegnare alla distillazione, calcolato conformemente all', non è applicabile alcuna tolleranza per difetto. 3. Una tolleranza del 2 % per eccesso rispetto al quantitativo di cui al paragrafo 2 è applicabile: - alla somma dei quantitativi di vino da tavola consegnati da più produttori, nel caso in cui la domanda di aiuto o di consegna di prodotti della distillazione all'organismo d'intervento, presentata da un distillatore, riguardi i vini corrispondenti all'obbligo di detti produttori; - negli altri casi, al quantitativo consegnato da ciascun produttore.
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