Art. 25
In vigore dal 24 mar 1986
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(3) GU n. L 212 del 3. 8. 1983, pag. 1.
(4) GU n. L 255 del 25. 9. 1984, pag. 1.
(5) GU n. L 194 del 24. 7. 1984, pag. 1.
(6) GU n. L 225 del 23. 8. 1985, pag. 13.
(1) GU n. L 113 dell'1. 5. 1975, pag. 1.
ALLEGATO
Metodo di calcolo della media ponderata delle rese di cui all', primo e secondo trattino
1. La formula da utilizzare per la determinazione della media ponderata (M) dui cui all' è la seguente:
1.2.3.4 // // M = // Q S // [hl/ha]
o
1.2.3.4.5.6.7.8.9 // // S = // V1 r1 // + // V2 r2 // + // V3 r3 // + . . . // Vn rn 1.2.3 // V1 // = // volume della partita n. 1 consegnata alla cantina sociale o acquistata dal dichiarante (in hl di vino) che figura nella dichiarazione di produzione; // r1 // = // resa fissata in conformità dell', primo comma, quale è stata ottenuta la partita n. 1 (in hl/ha); // Q // = // V1 + V2 + V3 + . . . Vn (in hl di vino).
2. Per le cantine sociali e le associazioni di produttori di cui all', primo trattino, il cui volume totale di produzione previsto all', paragrafo 1, è ottenuto mediante la consegna, da parte di tutti gli aderenti, della totalità della loro produzione, Q rappresenta il volume totale dei prodotti consegnati alla cantina sociale o all'associazione di produttori e S rappresenta la superficie viticola coltivata dall'insieme degli aderenti dalla quale provengono i prodotti considerati.
Storico versioni
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