Art. 4
In vigore dal 24 mar 1986
1. Le regioni di produzione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono determinate tenendo conto, da un lato, delle condizioni di produzione e del clima e, dall'altro, delle disparità esistenti fra stati membri sul piano amministrativo e giuridico, in special modo per quanto concerne l'organizzazione interna delle cantine sociali e delle associazioni di produttori.
Queste regioni devono coincidere con unità amministrative più estese dei comuni e raggruppare unità amministrative per le quali sono disponibili dati statistici relativi alle campagne di riferimento di cui all'articolo 41, paragrafo 3, secondo comma, secondo trattino, del regolamento (CEE) n. 337/79.
2. Per le campagne dal 1985/1986 al 1989/1990 le regioni di produzione di cui all'articolo 41, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 337/79 sono delimitate nel modo seguente:
- regione 1: comprende la parte tedesca delle zone viticole A e B,
- regione 2: comprende la regione viticola lussemburghese,
- regione 3: comprende la zona C I a) e la parte francese delle zone viticole B, C II e C III b),
- regione 4: comprende la zona viticola C I b) e la parte italiana delle zone viticole C II e C III b),
- regione 5: comprende la zona viticola C III a) e la parte greca della zona viticola C III b).
3. La produzione media di vino da tavola e di prodotti a monte del vino da tavola nelle regioni di cui al paragrafo 2 nel corso delle tre campagne viticole consecutive 1981/1982, 1982/1983 e 1983/1984 è stata la seguente:
- regione 1: 1 341 700 hl,
- regione 2: 57 300 hl,
- regione 3: 40 182 000 hl,
- regione 4: 64 163 000 hl,
- regione 5: 4 632 000 hl.
Storico versioni
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