Art. 7
In vigore dal 28 feb 1986
1. La copia n. 1 del titolo MCS viene presentata all'ufficio presso cui viene depositata la dichiarazione di immissione in consumo.
Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 22, paragrafi 2 e 3, e gli articoli 24, 25, 26, 27 e 28 del regolamento (CEE) n. 3183/80.
2. Ai sensi del presente regolamento, si considera giorno di espletamento delle formalità doganali di immissione in consumo:
a) il giorno in cui l'ufficio doganale competente accetta la dichiarazione di immissione in consumo dei prodotti in causa
oppure
b) il giorno in cui si verifica qualsiasi altro atto avente gli stessi effetti giuridici dell'accettazione di cui alla lettera a).
3. Sulla dichiarazione di immissione in consumo di cui al paragrafo 1 devono figurare sia il numero, preceduto dalla sigla dello stato membro che ha rilasciato il titolo, sia la data del rilascio del titolo MCS o del suo estratto.
Storico versioni
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