Art. 2

In vigore dal 28 feb 1986
1. Il titolo MCS autorizza ed obbliga ad immettere in consumo in virtù del titolo MCS la quantità netta del prodotto designato, durante il periodo di validità del titolo stesso. Si considera adempiuto l'obbligo di cui sopra quando la quantità immessa in consumo è inferiore al massimo del 5 % alla quantità indicata nel titolo MCS. Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo », quando la quantità immessa in consumo supera al massimo del 5 % la quantità indicata nel titolo MCS, la si considera come immessa in consumo in virtù di detto documento. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo » è ammesso un superamento della quantità indicata nel titolo, se è imputabile agli strumenti di pesatura; tale superamento non può comunque essere superiore all'1 % della quantità indicata nel titolo MCS. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, nella casella 22 del titolo MCS deve figurare il numero 1 seguito da un asterisco, che rimanda alle seguenti diciture, riportate in margine: - Anvendelse af artikel 2, stk. 1, fjerde afsnit, i forordning (EOEF) nr. 574/86, - Anwendung von Artikel 2 Absatz 1 vierter Unterabsatz der Verordnung (EWG) Nr. 574/86, - Efarmogí toy árthroy 2 parágrafos 1 tétarto edáfio toy kanonismoý (EOK) arith. 574/86, - Article 2 (1) fourth subparagraph of Regulation (EEC) No 574/86 applied, - Aplicación del párrafo 4, apartado 1 del artículo 2 del Reglamento (CEE) no 574/86, - Application de l'article 2 paragraphe 1 quatrième alinéa du règlement (CEE) no 574/86, - Applicazione dell', paragrafo 1, quarto comma, del regolamento (CEE) n. 574/86, - Toepassing van artikel 2, lid 1, vierde alinea, van Verordening (EEG) nr. 574/86, - Aplicação do nº 1, quarto parágrafo, do artigo 2º do Regulamento (CEE) nº 574/86. 2. La domanda di titolo MCS, il titolo MCS e l'estratto recano il nome del richiedente nella casella 12 è il nome del titolare nella casella 4a) del formulario compilato in conformità dei modelli riportati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3183/80. Il nome del titolare può essere diverso da quello del richiedente. Gli obblighi derivanti dal titolo MCS incombono al richiedente e non sono trasmissibili. I diritti derivanti dal titolo MCS appartengono al titolare e possono essere trasmessi per il periodo di validità del medesimo. La trasmissione può avvenire soltanto a favore di un unico cessionario per ogni titolo MCS nonché per ogni estratto e riguarda le quantità non ancora imputate al titolo MCS o all'estratto. 3. In caso di richiesta di trasmissione, l'organismo emittente oppure l'organismo o gli organismi designati da ciascuno stato membro annotano sul titolo MCS o, se del caso, sull'estratto: - il nome e l'indirizzo del cessionario, - la data in cui viene effettuata l'annotazione, certificata mediante apposizione del proprio timbro. 4. La trasmissione ha effetto dalla data dell'annotazione. 5. Il cessionario non può né cedere a terzi né restituire al titolare il diritto così acquisito.
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