Art. 6

In vigore dal 28 feb 1986
1. I titoli MCS sono redatti almeno in due copie, di cui una, denominata « copia per il titolare » e contrassegnata con il n. 1 è rilasciata, a scelta del richiedente, al richiedente stesso o al titolare e la seconda, denominata « copia per l'organismo che rilascia il titolo » e contrassegnata con il n. 2, rimane presso l'organismo stesso. 2. Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo », il titolo MCS è rilasciato il quinto giorno feriale successivo al giorno in cui è stata presentata la domanda, purché nel frattempo non siano state adottate misure particolari. Il lunedì e il giovedì di ogni settimana gli stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto interessato, la quantità oggetto delle domande di titolo presentate fino al giorno della comunicazione. 3. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo », le domande di rilascio del titolo MCS possono essere presentate soltanto nella prima decade di ogni mese. Tuttavia, se il decimo giorno fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo, le domande possono essere presentate il primo giorno feriale successivo. Il secondo giorno feriale successivo alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande, gli stati membri comunicano alla Commissione, per ciascun prodotto interessato, la quantità oggetto delle domande. 4. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo », previa accettazione delle domande da parte della Commissione, comunicata per telescritto, i titoli MCS sono rilasciati il 21 di ogni mese o, se il 21 fosse un sabato, una domenica o un giorno festivo, il primo giorno feriale successivo. Quando le quantità per le quali sono stati richiesti i titoli MCS superano la quantità disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste. Quando il quantitativo « obiettivo » risultante dall'atto di adesione viene utilizzato in forma frazionata durante l'anno civile o la campagna applicabile al prodotto in causa, ciascuna frazione del quantitativo « obiettivo » è considerata come la quantità disponibile ai fini del primo comma. Quando il titolo MCS è rilasciato per la quantità a cui è stata applicata la percentuale unica di riduzione, viene svincolata la cauzione corrispondente alla differenza tra la quantità richiesta e la quantità per la quale è stato rilasciato il titolo MCS. Se, in seguito alla fissazione di una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste, il titolo MCS è valido per una quantità inferiore a quella richiesta, su domanda dell'interessato, il titolo MCS non viene rilasciato e la cauzione attinente viene immediatamente svincolata.
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