Art. 11
In vigore dal 28 feb 1986
1. I titoli d'importazione di cui all', paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 337/79 richiesti prima del 1o marzo 1986 sostituiscono, per i prodotti corrispondenti e per la durata del loro periodo di validità, i titoli d'importazione MCS necessari per l'importazione nella Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 dei prodotti per cui sono stati richiesti, provenienti dai paesi terzi.
2. Gli stati membri della Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 comunicano alla Commissione le quantità di prodotti importate in virtù di tali titoli a decorrere dal 1o marzo 1986.
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