Art. 12
In vigore dal 28 feb 1986
1. Le disposizioni dell', paragrafo 3, si applicano soltanto a decorrere dal 1o aprile 1986.
2. Per il mese di marzo 1986, le domande di rilascio dei titoli MCS riguardanti i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo » possono essere presentate soltanto dal 3 al 7 marzo 1986.
Gli stati membri comunicano ogni giorno alla Commissione, via telex, le domande presentate nello stesso giorno, conformemente all' del regolamento (CEE) n. 3183/80, nonché, se del caso, l'assenza di domande.
Il rilascio dei titoli è subordinato all'accettazione delle domande da parte della Commissione, comunicata per telescritto. Quando le quantità per le quali sono stati richiesti i titoli MCS superano la quantità disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione delle quantità richieste.
2. Le disposizioni dell', paragrafo 2, si applicano soltanto a decorrere dal 10 marzo 1986.
Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo », per quanto riguarda le domande presentate dal 3 al 7 marzo 1986, il rilascio del titolo MCS è subordinato alla loro accettazione da parte della Commissione, comunicata per telescritto.
Gli stati membri comunicano ogni giorno alla Commissione, via telex, le domande presentate nello stesso giorno, conformemente all' del regolamento (CEE) n. 3183/80, nonché, se del caso, l'assenza di domande.
3. Le disposizioni dell', paragrafi 6 e 8, si applicano soltanto a decorrere dal 10 marzo 1986.
Per i prodotti di cui al titolo III, per quanto riguarda le domande presentate dal 3 al 7 marzo 1986, il rilascio del titolo MCS è subordinato alla loro accettazione da parte della Commissione, comunicata per telescritto.
Gli stati membri comunicano ogni giorno alla Commissione, via telex, le domande presentate nello stesso giorno, conformemente all' del regolamento (CEE) n. 3183/80, nonché, se del caso, l'assenza di domande.
TITOLO V
Disposizioni generali
Storico versioni
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