Art. 8

In vigore dal 28 feb 1986
1. Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione, del 22 luglio 1985, recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle cauzioni per i prodotti agricoli (1) si applicano a tutte le cauzioni relative ai prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi, tranne l', paragrafo 1, e l'articolo 23, paragrafi 1 e 2. 2. Per l'applicazione dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, si considera come esigenza principale l'immissione in consumo prima della scadenza della validità del titolo nello stato membro o in uno degli stati membri indicati nel titolo MCS. La prova dell'avvenuta immissione in consumo è fornita con la presentazione della copia n. 1 del titolo MCS, vistata conformemente al disposto dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3183/80. La prova dell'avvenuta immissione in consumo può essere fornita anche mediante la presentazione del documento doganale di immissione in consumo o della sua copia o fotocopia certificate conformi dall'organismo che ha vistato il documento originale o dai servizi ufficiali dello stato membro di immissione in consumo. 3. Su richiesta dell'interessato, che figura nella casella 12 del titolo MCS, gli stati membri possono svincolare gradualmente la cauzione, proporzionalmente alle quantità di prodotti per i quali è stata fornita una delle prove di cui al paragrafo 1 e a condizione che sia stato dimostrato che è stata immessa in consumo una quantità pari almeno al 5 % della quantità netta indicata nel titolo. 4. Fatta salva l'applicazione del disposto degli articoli 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3183/80, quando non si è ottemperato all'esigenza principale, la cauzione viene incamerata per una quantità pari alla differenza tra a) il 95 % della quantità netta indicata nel titolo, e b) la quantità netta effettivamente immessa in consumo. Tuttavia, se la quantità netta immessa in consumo è inferiore al 5 % della quantità netta indicata nel titolo, la cauzione viene incamerata totalmente. Inoltre, se per un titolo l'importo totale della cauzione che dovrebbe essere incamerata è inferiore o pari a 5 ECU, lo stato membro può svincolare integralmente la cauzione. 5. Salvo casi di forza maggiore, la prova di cui al paragrafo 1 deve essere fornita entro 6 mesi dalla data di scadenza della validità del titolo. 6. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 35, 36 e 37 del regolamento (CEE) n. 3183/80.
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