Art. 9
In vigore dal 28 feb 1986
1. Per i prodotti non soggetti ad un quantitativo « obiettivo », si applicano l', paragrafo 1, primo comma, secondo e terzo trattino e paragrafo 2, e l', paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3183/80.
2. Per i prodotti soggetti ad un quantitativo « obiettivo » si applica l', paragrafo 1, primo comma, secondo trattino e paragrafo 2, e l', paragrafo 4, di detto regolamento.
TITOLO III
Titoli d'importazione MCS per i prodotti provenienti da paesi terzi
Storico versioni
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