Art. 14
In vigore dal 28 feb 1986
1. Quando constata, che un titolo non è stato utilizzato, interamente o parzialmente, l'autorità competente comunica alla Commissione, una volta al mese, le quantità non utilizzate.
2. Qualora, in conseguenza della fissazione di una percentuale unica di riduzione, un richiedente rinunci al rilascio del titolo in applicazione delle disposizioni dell', paragrafo 4, quarto comma, l'autorità competente comunica alla Commissione, una volta al mese, le quantità interessate.
3. Dette quantità vengono detratte dalla Commissione dalle quantità per le quali sono stati richiesti titoli MCS o titoli d'importazione MCS.
Storico versioni
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