Art. 17
In vigore dal 28 feb 1986
Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1986.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1986.
Per la Commissione
Frans ANDRIESSEN
Vicepresidente
(1) GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
(2) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 7.
(3) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(4) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 19.
(5) GU n. L 338 del 12. 12. 1980, pag. 1.
(6) GU n. L 186 del 13. 7. 1984, pag. 17.
(7) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(8) GU n. L 367 del 31. 12. 1985, pag. 39.
(1) GU n. L 46 del 25. 2. 1986, pag. 5.
(1) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.
Storico versioni
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